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20.3.10

Approvata all'unanimità la mozione del PRC contro la privatizzazione del servizio idrico

Mercoledì 17 marzo è stata approvata all'unanimità (assenti tutti i consiglieri del Pdl) con 25 voti la mozione presentata da Rifondazione Comunista contro la privatizzazione del servizio idrico. In seguito il testo della mozione.


Mozione

Oggetto: Decreto legge n. 135/2009 e legge 166/2009

L'acqua rappresenta fonte di vita insostituibile per gli ecosistemi, dalla cui disponibilità dipende il futuro degli esseri viventi. Inoltre costituisce, pertanto, un bene comune dell'umanità, un bene comune universale, un bene comune pubblico, che appartiene a tutti. Il diritto all'acqua è un diritto inalienabile: l'acqua non può essere proprietà di nessuno, bensì è un bene condiviso equamente da tutti, come peraltro è stato affermato anche dal Parlamento Europeo il 15 marzo 2006 (“l’acqua è un bene comune dell’umanità”). L’accesso all’acqua deve essere garantito a tutti come un servizio pubblico e rappresenta purtroppo - se appunto non affrontato democraticamente, secondo principi di equità, giustizia e rispetto per l'ambiente – spesso una causa di tensione e conflitti all'interno della comunità nazionale ed internazionale. La norma di riferimento per i servizi pubblici locali è il “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” (decreto legislativo n. 267/2000). Gli articoli di che trattano la materia sono l’Art. 112 (Servizi ed interventi pubblici locali), l’Art. 113 (Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica), l’Art. 113 bis (Gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica), l’Art. 114 (Aziende speciali ed istituzioni), l’Art. 115 (Trasformazione delle aziende speciali in società per azioni) e l’Art. 116 (Società per azioni con partecipazione minoritaria di enti locali). Nella Provincia Autonoma di Bolzano i servizi pubblici sono disciplinati alla legge provinciale nel rispetto della normativa comunitaria. I comuni a loro volta possono costituire società per azioni o a responsabilità limitata, possono gestire servizi privi di rilevanza economica ed imprenditoriale per mezzo di istituzioni o altre strutture organizzative (affidare il servizio a terzi). Per i servizi a rilevanza economica ed imprenditoriale i comuni disciplinano con regolamento le procedure ed i criteri di scelta delle forme organizzative. Gli interventi sui servizi pubblici locali di rilevanza economica sono iniziati nel 2008 con le norme previste dall’Art. 23 bis della legge n. 112/2008 che prevede il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali e imprenditoriali o società mediante il ricorso a gara, facendo largo forzatamente all’ingresso di privati. Il 9 settembre 2009 il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge 135/2009, il cui l’Art. 15 (che ha modificato l’Art. 23 bis) muove passi ancor più decisi verso la privatizzazione dei servizi idrici e degli altri servizi pubblici, prevedendo l’affidamento della gestione dei servizi pubblici a rilevanza economica a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica o, in alternativa, a società a partecipazione mista pubblica e privata con capitale privato non inferiore al 40%. Inoltre il medesimo Art. 15 prevede la cessazione degli affidamenti “in house” a società totalmente pubbliche, controllate dai comuni alla data del 31 dicembre 2011. Tali disposizioni sono state convertite con la legge n. 166/2009. Le nuove disposizioni di fatto modificano l’Art. 113 del Decreto legislativo n. 267/2000, specificando che “l’art. 113 è abrogato nelle parti incompatibili con le disposizioni di cui al presente articolo…” Non esiste però alcun obbligo comunitario alla privatizzazione dei servizi locali, visto che la materia è considerata di competenza dei singoli stati membri. L’Unione Europea si limita a stabilire che “i servizi di interesse generale” e i “servizi di interesse economico generale” (vedi Libro bianco della Commissione Europea sui servizi di interesse generale, 12.5.2004, n. 374) devono favorire la coesione sociale, ambientale e territoriale, ma non prevede nulla rispetto alle modalità di gestione degli stessi, lasciando ogni decisione alla competenza degli stati membri. Infatti l’Art. 16 del Trattato CE sottolinea il ruolo degli Stati membri nella disciplina dei servizi d’interesse economico generale e la risoluzione approvata il 27/9/2006 sul Libro bianco della Commissione sui servizi di interesse generale sottolinea che deve essere rispettato il principio di autonomia locale e regionale che conferisce alle autorità competenti il diritto di scegliere le migliori modalità per la prestazione di ciascun servizio tenendo conto dell’interesse pubblico. Quindi, viene ribadita l’autonomia degli Stati membri nell’organizzare e disciplinare i servizi pubblici di rilevanza economica. Inoltre una privatizzazione dei suddetti servizi può avere effetti gravemente negativi sullo sviluppo delle tariffe, mentre una società pubblica, anche attraverso l’ente controllore, ha la possibilità di intervento per limitare il costo del servizio, ad esempio con riduzioni per fasce di reddito (in base ai criteri ISEE), per situazioni eccezionali (cassaintegrati/e, persone in mobilità, precari/e, etc.), misure che, in parte, sono state adottate anche nel Comune di Merano.

Premesso ciò, il Consiglio Comunale s’impegna a

- riconoscere il diritto umano all’acqua, ossia l’accesso all’acqua come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell’acqua come bene pubblico
- confermare il principio della proprietà e gestione pubblica del servizio idrico integrato e che tutte le acque costituiscono una risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà;
- riconoscere che il servizio idrico integrato è un servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, in quanto servizio pubblico essenziale per garantire l’accesso all’acqua per tutti/e e pari dignità umana a tutti i cittadini/le cittadine, e quindi la cui gestione va attuata attraverso il decreto legislativo 8 agosto 2000 n. 267;
- a mobilitarsi in tutte le sedi con lo scopo di escludere la gestione del settore idrico dai dettami della legge 166/2009, costituendo con altri Enti locali interessati (anche con la Provincia Autonoma di Bolzano), una rete al fine di impedire che, nei nostri territori, si proceda a privatizzazioni del servizio idrico;
- ad impegnarsi affinché nello statuto comunale l’acqua venga individuata come bene comune non mercificabile e non come servizio pubblico a rilevanza economica, riconoscendo il diritto umano all’acqua, confermando il principio della proprietà e gestione pubblica del servizio idrico e riconoscendo che il servizio idrico integrato è un servizio pubblico locale privo di rilevanza economica in quanto servizio pubblico essenziale e quindi la cui gestione va attuata attraverso il decreto legislativo 8 agosto 2000 n. 267.

David Augscheller Consigliere Comunale – Partito della Rifondazione Comunista/Sinistra Europea

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